Art. 2695 c.c.
Forme e modalita' della trascrizione
[1]Le forme e le modalita' delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
[2]In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva