Art. 2701 c.c.
Conversione dell'atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalita' prescritte, se e' stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva