Art. 2705 c.c.Telegramma

[1]Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e' sottoscritto dal mittente, ovvero se e' state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

[2]La sottoscrizione puo' essere autenticata da notaio.

[3]Se l'identita' della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma e' stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e' ammessa la prova contraria.

[4]Il mittente puo' fare indicare nel telegramma se l'originale e' stato firmato con o senza autenticazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2705 · fonte su Normattiva