L'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi legalmente come riconosciuta è determinata dall'art. 2702 con una formula radicalmente diversa da quella dell'art. 1320 del codice del 1865, il quale confondeva o almeno fondeva insieme, in una proposizione pregnante ma oscura e tecnicamente non esatta, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni con quella del documento e forse anche l'efficacia negoziale con quella probatoria. E da questo era derivata la limitazione soggettiva, contenuta nell'art. 1320, della «fede» che si attribuiva alla scrittura tra quelli che l'avessero sottoscritta e tra i loro eredi ed aventi causa; da questo era derivata anche la disposizione successiva, ed ora soppressa, dall'art. 1324. In realtà, la scrittura come documento, in concorso col successivo riconoscimento della sottoscrizione o col fatto che essa debba legalmente considerarsi come riconosciuta, non fa prova se non di ciò: che le dichiarazioni che essa contiene sono (o valgono come se fossero) dichiarazioni provenienti da chi le ha sottoscritte (o legalmente si ritiene le abbia sottoscritte). E questo per l'appunto dispone l'art. 2702. Quali siano poi le conseguenze giuridiche che derivano dalla dichiarazione, in quanto ne sia così accertata la provenienza, è problema che va risolto secondo i principi generali sulle dichiarazioni negoziali o confessorie od enunciative e non riguarda l'efficacia probatoria del documento. Non ho riprodotto gli articoli 1321 e 1322 del codice anteriore relativi al disconoscimento della scrittura privata e alla verificazione di essa, poichè il loro contenuto è trasfuso negli articoli 214 e 216 del codice di procedura civile. Così pure, come ho detto dianzi, non ho riprodotto il disposto dell'art. 1324, perchè, rettificata la formula dell'art. 1320 del codice precedente, è troppo ovvio che il riconoscimento della scrittura non può precludere a colui contro il quale si produce di opporre le sue ragioni contro il contenuto dell'atto. È eliminata dal testo del nuovo codice la disposizione dell'art. 1325 del codice anteriore, il quale, per le scritture che contenessero l'obbligazione unilaterale di pagare una somma di danaro o di dare altra cosa valutata in quantità, esigeva, ove non fossero scritte per intero da chi si obbligava, che questi alla propria sottoscrizione aggiungesse un buono o approvato indicante in lettere per disteso la somma o la quantità ricevuta. Soppressa ogni distinzione tra materia civile e commerciale, non sarebbe stato possibile mantenere ancora in vita la disposizione anzidetta, circoscritta dal codice precedente alle materie civili, se non estendendola, con evidente regresso, a una massa di rapporti a cui per l'innanzi non si applicava. La rilevata soppressione della distinzione tra materia civile e materia commerciale non consentiva altresì che l'opponibilità della data delle scritture private ai terzi fosse regolata da un duplice sistema: non rimaneva pertanto che o adottare il sistema sancito dall'art. 1327 del precedente codice civile, per il quale la data non è computabile rispetto ai terzi se non dal momento in cui si sono avverati determinati fatti che le conferiscono assoluta certezza, ovvero ammettere la libertà di prova consentita dall'art. 55, secondo comma, del codice di commercio del 1882. Ho preferito adottare il primo sistema, come quello che offre ai terzi una più efficace tutela, e ho riprodotto (art. 2704, primo comma), con alcuni ritocchi, l'articolo 1327 del codice civile anteriore. Temperando l'assolutezza della norma, ho però disposto che la data delle scritture private non recettizie si possa accertare con ogni mezzo e che, tenuto conto delle circostanze, qualsiasi mezzo di prova possa il giudice ammettere per l'accertamento della data delle quietanze (art. 2704 secondo e terzo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1106
L'efficacia probatoria del telegramma è regolata dagli articoli 2705 e 2706 con norme sostanzialmente conformi a quelle degli articoli 45 e 46 del codice di commercio del 1882, ma con maggior cura della precisione tecnica e della completezza. Ho creduto tuttavia opportuno aggiungere (art. 2705, ultimo comma) che il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale contenga o meno l'autenticazione della sottoscrizione, nonchè stabilire (art. 2706, primo comma), codificando un'opinione largamente seguita sotto l'impero del detto codice, che la conformità tra il testo originale e il testo consegnato al destinatario si presume fino a prova contraria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1107