Sentenza n. 16/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 666/1955
- art. 20legge 517/1955
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R.
8 agosto 1955, n. 666, promosso con l'ordinanza 3 aprile 1956 della
Corte suprema di cassazione, Sezione 3 penale, nel procedimento penale
a carico di Cecchini Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 151 del Reg.
ord. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 1956 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
uditi gli avvocati Pietro Lombardo e Giuseppe Schirò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 23 settembre 1955, la Sezione istruttoria della Corte
di appello di Ancona respingeva l'appello proposto da Cecchini Luigi,
imputato di bancarotta fraudolenta, contro la ordinanza 13 agosto 1955
del Giudice istruttore presso il Tribunale di Pesaro, che a sua volta
aveva respinto l'istanza proposta dallo stesso Cecchini per ottenere la
revoca del mandato di cattura.
Avverso l'ordinanza della Sezione istruttoria di Ancona proponeva
ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, il difensore
dello stesso, avv. Pietro Lombardo, il quale, valendosi della facoltà
concessa dall'art. 5 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che modifica
l'art. 198 Cod. proc. pen., trasmise la dichiarazione di impugnazione
col mezzo di raccomandata alla cancelleria della Corte di cassazione,
senza che però la sottoscrizione della dichiarazione stessa fosse
autenticata. Data la mancanza di autenticazione, il Procuratore
generale presso la Cassazione chiedeva che venisse dichiarata la
inammissibilità del ricorso.
Ma la difesa dell'imputato, nel contrastare la richiesta di
inammissibilità, sosteneva che la disposizione contenuta nell'art. 5
del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione, transitorie e di
coordinamento della citata legge 18 giugno 1955, n. 517), a cui faceva
riferimento il P. M. nella sua requisitoria, è costituzionalmente
illegittima; chiedeva pertanto che il giudizio venisse sospeso e che
gli atti venissero rinviati a questa Corte.
La Corte di cassazione, Sezione 3 penale, in camera di consiglio,
con ordinanza 3 aprile 1956, riteneva pertinente e non manifestamente
infondata la questione sollevata, sospendeva il giudizio ed ordinava la
immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione della
questione.
Nella ordinanza di rinvio la Corte di cassazione osserva che, a
prescindere da quanto fu rilevato nei lavori preparatori della Novella
sopra ricordata del Codice di procedura penale, non può disconoscersi
che, con l'autenticazione della firma, l'art. 5 D.P.R. 8 agosto 1955,
n. 666, richieda, in aggiunta a quanto disposto nel cpv. 1 dell'art.
198 Cod. proc. pen., un quid pluris nel caso di impugnazione della
parte privata o del difensore, mentre la delegazione al Governo, fatta
con l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, di emanare le norme
di attuazione, transitorie e di coordinamento, non è attributiva anche
della facoltà di estendere precetti della legge medesima a casi non
considerati, anzi da ritenere esclusi per argomentum a contrario.
La ordinanza di rinvio è stata regolarmente notificata il 17
aprile 1956, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dinanzi a questa Corte si è avuta la costituzione del solo
imputato Cecchini Luigi, il quale ha presentato, per mezzo dei suoi
difensori, una memoria illustrativa a sostegno delle conclusioni, con
cui si chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, nella parte contestata,
vale a dire nella parte in cui è richiesta la autenticazione della
sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione della parte privata
che sia stata trasmessa a mezzo della posta. Considerato in diritto :
Destituito di ogni fondamento è l'assunto della illegittimità
costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 5 del D.P.R. 8
agosto 1955, n. 666, relativo alle norme di attuazione, transitorie e
di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, in relazione a
quanto dispongono gli artt. 76 e 77 della Costituzione sui limiti e le
condizioni di validità dei decreti legislativi delegati.
Per dare una esauriente dimostrazione della infondatezza del
l'assunto di illegittimità costituzionale sopra enunciato è
necessario tener presente come l'assunto stesso sia stato posto e con
quali argomenti sia stato sostenuto.
A tal fine fa d'uopo ricordare che il Codice di procedura penale
del 1930 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di
impugnazione, mentre manteneva fermo il principio che di regola la
dichiarazione di impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice
che ha emesso il provvedimento, apportava la notevole innovazione per
cui al solo pubblico ministero era consentito proporre la impugnazione
con dichiarazione scritta da trasmettersi anche col mezzo del telegrafo
al cancelliere suddetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione
del giorno in cui la riceveva e la propria sottoscrizione, la univa
agli atti del procedimento.
Questa facoltà, eccezionalmente riconosciuta al pubblico
ministero, venne giustificata, per quanto riflette l'autenticità del
documento contenente la dichiarazione, col rilievo che la certezza
della dichiarazione è inerente alla stessa pubblicità dell'ufficio da
cui la dichiarazione promana e alla natura della sua attività, talché
la dichiarazione di impugnazione fatta per telegramma ha il valore di
un atto pubblico.
Nella prassi giudiziaria fu riconosciuta anche, senza contrasti, la
validità della dichiarazione d'impugnazione e dell'atto contenente la
enunciazione dei motivi da parte del pubblico ministero anche se
trasmessi per mezzo di raccomandata o per mezzo di nuntius.
La questione si è ripresentata nella elaborazione della Novella
del 18 giugno 1955 e fu, da più parti, richiesto che non solo fosse
riconosciuta espressamente al pubblico ministero la facoltà di
trasmettere col mezzo di raccomandata la dichiarazione di impugnazione
o l'atto contenente la enunciazione dei motivi, ma che tale facoltà
venisse ammessa anche per le parti private. La proposta fu accolta e la
relativa disposizione fu trasfusa negli artt. 5 e 7 della legge 18
giugno 1955, n. 517.
Nei riguardi della garanzia di autenticità dei suddetti atti
trasmessi dalle parti private o dai loro difensori, la legge del 1955
nessuna disposizione contiene in ordine alla dichiarazione di
impugnazione, mentre per l'atto in cui sono enunciati i motivi dispone
che "se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione
dev'essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato". È evidente che in questo modo viene consacrata nella
legge del 1955 una disparità di trattamento (non facilmente
spiegabile) fra i requisiti formali della dichiarazione di impugnazione
e i requisiti formali della enunciazione dei motivi, nei riflessi della
autenticazione della firma di chi ha sottoscritto la dichiarazione e di
chi ha sottoscritto i motivi da trasmettere per posta, mentre nulla è
detto circa l'autenticazione stessa nei riguardi del telegramma
eventualmente usato per la trasmissione della dichiarazione di
impugnazione.
Alla eliminazione di siffatta incongruenza, che si risolve in una
vera e propria lacuna, ha provveduto la norma contenuta nell'art. 5 del
D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (che viene ora denunciata per
illegittimità costituzionale), la quale dispone che "la sottoscrizione
della dichiarazione di impugnazione, fatta ai termini del primo cpv.
dell'art. 198 del Cod. proc. pen. e la sottoscrizione della
enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta ai termini del terzo
cpv. dell'art. 201 del Codice predetto, devono essere autenticate da un
notaio ovvero dal sindaco o dal giudice conciliatore del luogo".
Questa norma è in parte di attuazione, per quanto riguarda la
designazione dei pubblici ufficiali autorizzati insieme ai notai a
procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni per le quali
l'autenticazione è richiesta, in parte è di coordinamento, per quanto
riguarda gli atti della cui sottoscrizione si richiede
l'autenticazione; ed è stata emanata in virtù della delega
legislativa contenuta nell'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517.
Nella proposta eccezione di illegittimità costituzionale, e nella
stessa ordinanza di rinvio, si sostiene che con la disposizione su
ricordata il Governo ha ecceduto i limiti della delega legislativa ed
anzi ha inserito una norma contra legem, in quanto ha esteso alla
dichiarazione d'impugnazione, trasmessa per posta o per telegrafo dalle
parti private o dai loro difensori, il requisito dell'autenticazione
della firma, che nella legge era richiesto soltanto per l'atto
contenente la enunciazione dei motivi di impugnazione.
Ma l'argomentazione procede da una inesatta interpretazione della
delega legislativa, la quale, nell'indicare come oggetto del
provvedimento delegato le norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie, spiega anche che il coordinamento deve essere attuato non
solo nei confronti del Codice di procedura penale, ma anche nei
confronti delle altre leggi; esprimendo così chiaramente la volontà
che, in sede di coordinamento, vengano eliminate tutte le incongruenze,
tutte le contraddizioni, tutte le lacune a cui la legge del 1955 abbia
potuto dar luogo; e la estensione di questa attività di coordinamento
enunciata nella delega è tanto più significativa in quanto la legge
del 1955 ebbe una faticosa elaborazione attraverso la presentazione e
la discussione di vari progetti e disegni, in parte d'iniziativa
governativa ed in parte d'iniziativa parlamentare.
Ne consegue che il coordinamento enunciato nella delega rientra
anzitutto in quel concetto più ampio di coordinamento che è meta e
direttiva di ogni attività giurisdizionale e di ogni attività
legislativa, vale a dire la spinta a conseguire un armonico sviluppo
dell'ordinamento giuridico, in modo che le singole norme non siano
considerate isolate e chiuse in se stesse, ma siano invece sempre
interpretate nei loro riflessi e nelle loro rispercussioni con le altre
e come parti di un sistema organico in continuo divenire in cui bisogna
fare ogni sforzo per eliminare le discordanze, le disarmonie, le
discrepanze, le lacune. Quando poi il coordinamento forma oggetto
specifico di una delega legislativa esso va inteso nel senso più ampio
e più profondo che comprende anche la possibilità di correggere tutti
quei contrasti e quelle circostanze che si riscontrino nello speciale
settore del sistema giuridico a cui la delega si riferisce.
Or nella specie va tenuto presente che, nell'estendere alle parti
private e ai difensori la facoltà di servirsi della posta o del
telegrafo per trasmettere all'ufficio di cancelleria competente le
dichiarazioni di impugnazione e la enunciazione dei motivi - facoltà
già riconosciuta al pubblico ministero - il legislatore non mancò di
preoccuparsi della diversa natura di quegli atti secondo la qualità
delle persone che concorrono a formarli, in relazione alla speciale
funzione documentatrice spettante al cancelliere nella ricezione degli
atti stessi.
Infatti le dichiarazioni provenienti dal pubblico ministero e
contenute in un telegramma o in un atto spedito per raccomandata hanno,
anche nei segni esterni dell'ufficio da cui provengono e nella
sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale, l'impronta della
pubblicità e della efficacia probatoria circa la loro provenienza, di
guisa che il cancelliere che riceve quegli atti limita la sua attività
documentatrice ad attestare la data in cui essi sono pervenuti, senza
bisogno di procedere alla identificazione della persona che della
sottoscrizione appare l'autore e senza bisogno di avere conferma della
dichiarazione di volontà manifestata nel contenuto dell'atto.
Invece i detti atti, quando provengono da parti private o dai loro
difensori, sono scritture private la cui efficacia probatoria circa la
provenienza delle dichiarazioni contenute nell'atto da chi le ha
sottoscritte, è subordinata al riconoscimento della scrittura stessa
(art. 2702 Cod. civ. ) anche se si tratti di telegrammi (art. 2705 Cod.
civ.), cosicché il cancelliere dovrebbe procedere alla identificazione
del dichiarante e alla conferma delle sue dichiarazioni, come nel caso
di presentazione diretta, annullandosi così i vantaggi della
agevolazione concessa.
Per evitare questo inconveniente non vi è altro mezzo che
l'intervento di un altro pubblico ufficiale, senza rendere necessario
lo spostamento da un luogo ad un altro dell'interessato; ciò si può
ottenere soltanto con l'autenticazione della firma del sottoscrittore
(artt. 2703, 2705 Cod. civ., che vanno posti in relazione alle
disposizioni della legge notarile e a quelle della legge 2 aprile 1943,
n. 226, sull'intervento di testimoni negli atti di autenticazione).
Va tenuto presente che anche gli atti pubblici hanno bisogno di una
speciale attestazione da parte di pubblici ufficiali diversi da quelli
che li hanno formati, che confermi la qualità di atti pubblici, quando
si tratti di atti da usare nel territorio dello Stato o all'estero,
fuori dei luoghi in cui la sottoscrizione del pubblico ufficiale è
conosciuta (si veda la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla
legalizzazione di firme).
A questi principi che informano tutto il nostro sistema legislativo
sulla efficacia probatoria delle sottoscrizioni degli atti nella
dicotomia fondamentale di atti pubblici e di scritture private, si
ispirò il legislatore del 1955 quando, per la trasmissione a mezzo di
raccomandata dell'atto contenente la enunciazione dei motivi di
impugnazione, richiese, per le parti private o per i difensori, che la
sottoscrizione fosse autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
Nulla invece fu richiesto per la dichiarazione di impugnazione
benché identica fosse la ratio legis delle due situazioni giuridiche.
La lacuna dovuta a tale incongruenza determinò una vera e propria
contraddizione che è compito del coordinamento eliminare, per far
rientrare disposizioni relative a identiche situazioni giuridiche in
una identica disciplina conforme all'intiero sistema legislativo di
questa materia. Cosicché la norma introdotta nel decreto legislativo
delegato, che estende l'obbligo della autenticazione alla dichiarazione
d'impugnazione trasmessa per posta o per telegrafo, non solo rientra
nei limiti del coordinamento formante oggetto della delegazione, ma
costituisce anzi una attività di coordinamento doverosa, perché
diretta ad eliminare una disarmonia e una lacuna ingiustificata.
Sono state invocate in contrario alcune dichiarazioni contenute
nella discussione che ebbe luogo dinanzi al Comitato ristretto della
Commissione parlamentare, ma, a prescindere dal grado di importanza che
può essere riconosciuto ai lavori preparatori nella interpretazione
della legge, si tratta nella specie di dichiarazioni che, mentre
riconfermano il principio sopra illustrato sulla efficacia probatoria
dei documenti, muovono da una considerazione inesatta in linea di fatto
sul legame che sempre sussisterebbe tra la dichiarazione di
impugnazione e la enunciazione dei motivi, ai fini della prova della
provenienza di tali atti processuali quando la loro presentazione
avvenga separatamente.
Deve pertanto concludersi che è infondata la questione di
illegittimità costituzionale sollevata e sopra enunciata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, per delegazione contenuta
nell'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, proposta con ordinanza
3 aprile 1956 della Corte di cassazione, Sezione terza penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI
- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte