Art. 2706 c.c.
Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma
[1]La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.
[2]Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva