Art. 2707 c.c.
Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
- 1)quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
- 2)quando contengono la menzione espressa che l'annotazione e' stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e' indicato come creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva