Art. 2714 c.c.Copie di atti pubblici

[1]Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.

[2]La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2714 · fonte su Normattiva