Art. 744 c.p.c.
Copie o estratti da pubblici registri
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva