Art. 2720 c.c.
Efficacia probatoria
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva