Art. 2735 c.c.
Confessione stragiudiziale
[1]La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se e' fatta a un terzo o se e' contenuta in un testamento, e' liberamente apprezzata dal giudice.
[2]La confessione stragiudiziale non puo' provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non e' ammessa dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva