Art. 2737 c.c. — Capacita' delle parti
Per deferire o riferire il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall'art. 2731.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Per deferire o riferire il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall'art. 2731.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2739 — Oggetto
Il giuramento non puo' essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, ne' sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validita' del quale sia richiesta la forma scritta, ne' per negare un fatto…
Art. 234 — Riferimento
Finche' non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio e' stato deferito, puo' riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.…
Art. 233 — Deferimento del giuramento decisorio
Il giuramento decisorio puo' essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato…
Art. 235 — Irrevocabilita'
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non puo' piu' revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.…
Art. 2738 — Efficacia
Se e' stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non e' ammessa a provare il contrario, ne' puo' chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Puo' tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel…
Art. 177 — Deferimento del giudizio a un giuri' d'onore
1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facolta' di deferire a un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giuri' hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto. 2. …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'ultimo capo del titolo disciplina il giuramento. Solo una parte delle norme relative a tale mezzo di prova sono inserite in questo libro: quelle che concernono il riferimento del giuramento decisorio, la revocabilità di esso e la possibilità di deferirlo anche nel giudizio d'appello sono trasferite, come in sede più propria, nel codice di procedura civile, mentre nel libro delle obbligazioni sono regolati gli effetti del giuramento nel caso di solidarietà attiva o passiva. L'art. 2736, nel quale sono fusi, con alcune variazioni, gli articoli 1363, 1374, 1375 e 1377 del codice precedente, distingue le due specie di giuramento, decisorio e suppletorio, riconducendo nell'ambito di quest'ultimo, di cui costituisce una sottospecie, il giuramento estimatorio, anzichè farne una categoria autonoma. Non ignoravo, quanto al giuramento decisorio, le voci che si erano levate per invocarne la soppressione. Negli ultimi tempi però esse avevano eco sempre minore. E in realtà questa forma di giuramento può servire talvolta a semplificare i litigi, se la parte alla quale il giuramento è deferito sa, o quanto meno può temere, che l'altra parte sia in grado di denunciarne e dimostrarne l'eventuale falsità. Al quale effetto, risolvendo una questione dibattuta, ho poi ammessa nell'articolo 2738 la possibilità di dare tale dimostrazione in sede civile, al fine del risarcimento dei danni, qualora il reato sia estinto. Qualche utilità può avere, d'altra parte, il giuramento decisorio anche in quei casi nei quali una parte, pur moralmente convinta del suo buon diritto, si trovi nella impossibilità di darne la prova nei modi ordinari. Ho ritenuto pertanto opportuno di conservare l'istituto. Rimane inalterato il principio che il giuramento non può deferirsi d'ufficio quando la domanda o le eccezioni siano del tutto sfornite di prova; in tema però di giuramento estimatorio, a questa limitazione subentra l'altra - egualmente sancita dal codice anteriore - per cui il giuramento non può deferirsi se non quando non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa domandata. Circa la capacità per deferire o riferire il giuramento, si fa richiamo (art. 2737) alla capacità richiesta per la confessione, esigendosi così la capacità di disporre del diritto a cui attengono i fatti sui quali il giuramento è deferito o riferito. L'art. 2738, nel primo comma, conformandosi all'indirizzo prevalente in dottrina e in giurisprudenza, esclude che, dichiarata la falsità del giuramento, possa chiedersi la revocazione della sentenza che su di esso si fonda. Ammettere la revocazione non avrebbe recato alcuna utilità in quei casi in cui la parte che ha deferito il giuramento non sia in grado di valersi di altre prove. Avrebbe poi in ogni altro caso reso vano l'intento di semplificare le liti, anzi avrebbe troppo facilmente condotto a moltiplicarne le fasi. Necessario era invece tener ferme anche le sanzioni civili contro la falsità (obbligo del risarcimento) al duplice scopo di prevenire possibilmente il reato e di attenuarne comunque gli effetti dannosi. Per ciò, come ho già accennato, ho risolto in senso affermativo (art. 2738, secondo comma) la questione se, estinto il reato di falso giuramento, possa il giudice civile, al solo fine del risarcimento del danno, accertare il concorso degli elementi costitutivi del reato. Per il caso di litisconsorzio necessario, l'ultimo comma dell'art. 2738 detta una regola identica a quella sancita dall'articolo 2733, terzo comma, in tema di confessione giudiziale: il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice. Il divieto del codice del 1865 (art. 1364, secondo comma) di deferire il giuramento su un fatto delittuoso è esteso (art. 2739, primo comma) ai fatti illeciti che non costituiscono reato. Vi sono, invero, fatti illeciti che, sebbene non cadano sotto le sanzioni delle leggi penali, si rivelano spesso non meno turpi di taluni fatti delittuosi: indipendentemente dal carattere delittuoso del fatto, la delazione del giuramento non può essere ammessa ogni qualvolta si verrebbe a porre la parte nell'alternativa di confessare la propria turpitudine o di giurare il falso. Un ulteriore limite - non enunciato espressamente dal codice del
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1122
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2737 · fonte su Normattiva