Art. 233 c.p.c.
Deferimento del giuramento decisorio
[1]Il giuramento decisorio puo' essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
[2]Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva