Art. 273 c.c.
[1]Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
[2]L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' ((...)) puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la ((responsabilita' genitoriale)) prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
[3]Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di ((quattordici)) anni.
[4]Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva