Art. 2741 c.c.
Concorso dei creditori e cause di prelazione
[1]I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
[2]Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva