Art. 2748 c.c.
Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
[1]Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
[2]I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva