Art. 2749 c.c.
Estensione del privilegio
[1]Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.
[2]Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva