Art. 2759 c.c.Crediti per le imposte sul reddito

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[1]I crediti dello Stato per l'imposta di ricchezza mobile, dovuta per l'anno in corso e per il precedente, in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione, hanno privilegio sopra i mobili che servono a tale esercizio e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione del contribuente, in conformita' della legge speciale.

[2]Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti dei comuni e delle provincie per l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2759 · fonte su Normattiva