Art. 2763 c.c.
Crediti per canoni enfiteutici
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purche' si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva