Art. 2765 c.c.
Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia
[1]Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
[2]Il privilegio sui frutti sussiste finche' questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
[3]Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva