Art. 2767 c.c.
Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato
Nel caso di assicurazione della responsabilita' civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennita' dovuta dall'assicuratore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva