Art. 277 c.c.
Effetti della sentenza
[1]La sentenza che dichiara la filiazione ((...)) produce gli effetti del riconoscimento.
[2]Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per ((l'affidamento,)) il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva