Art. 2770 c.c.
Crediti per atti conservativi o di espropriazione
[1]I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
[2]Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva