Art. 2771 c.c.Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

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[1]I crediti dello Stato per il tributo fondiario iscritto nel ruolo dell'anno in cui si procede all'esecuzione e dell'anno precedente, nonche' i crediti per le sovrimposte comunali e provinciali per lo stesso periodo di tempo sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

[2]Eguale privilegio, per lo stesso periodo di tempo, hanno i crediti dello Stato per ogni altro tributo diretto sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce, in conformita' delle leggi speciali.

[3]Se si tratta di ruoli suppletivi, il privilegio non puo' esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2771 · fonte su Normattiva