Art. 2771 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111
Testo vigente dal 17 luglio 2011, tuttora in vigore · versione 235 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111
Testo vigente dal 17 luglio 2011, tuttora in vigore · versione 235 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La serie numerosa dei privilegi speciali sui mobili, che è sempre la più importante, s'inizia con quello delle spese di giustizia, il cui parallelismo col privilegio delle spese di giustizia sugli immobili impone identico trattamento. Ho mantenuto quasi tutti i privilegi speciali che il codice del 1865 raggruppava in un unico articolo (1958), ma che, data la loro eterogeneità, era preferibile regolare in separate disposizioni. Avendo eliminato dai privilegi il pegno, per le ragioni già espresse, ho anche eliminato i privilegi sulle cauzioni (nn. 10 e 11 dell'art. 1958), le quali si concretano in costituzioni di pegno regolare o irregolare. Ho mantenuto altresì il privilegio per i canoni enfiteutici, non ostante il contrario parere espresso da autorevoli giuristi, non essendomi sembrata esauriente la ragione da essi addotta, che cioè il concedente sia sufficientemente protetto dalla facoltà di chiedere la devoluzione del fondo: questa facoltà rappresenta infatti un estremo mezzo di difesa, all'uso del quale è opportuno non incoraggiare il concedente, nell'interesse stesso dell'enfiteuta. In omaggio infine alla considerazione già enunciata, circa la convenienza di far richiamo nel codice di alcuni privilegi previsti e regolati da altre leggi, ho fatto menzione, negli articoli 2759, 2766 e 2768, rispettivamente, del privilegio dello Stato per l'imposta di ricchezza mobile, dei privilegi agrari, legale e convenzionale, e di quello per i crediti nascenti da reato, stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale, pur lasciandone, per le ragioni esposte, la regolamentazione specifica alle leggi relative. Insieme con il privilegio del vettore, previsto anche dal codice del 1865, ho disciplinato, nell'art. 2761, altri due privilegi: quello del mandatario, che il codice di commercio accordava solo per i rapporti commerciali, e quello del depositario e del sequestratario convenzionale. L'analogia della causa di tali crediti con quella del credito del vettore mi ha indotto a equipararli nella intensità e nel grado del privilegio. L'art. 2762 regola, in modo più preciso, il privilegio che il codice di commercio accordava al venditore di macchine d'importante valore solo per il caso di fallimento. Esso viene esteso ai prestiti fatti dalle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario. Un nuovo privilegio è quello che introduce il successivo art. 2767 per il credito della persona danneggiata nel caso di assicurazione contro la responsabilità civile: privilegio che ha per oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore. Con il riconoscimento di tale privilegio, giustificato da evidenti ragioni di equità, si viene incontro all'esigenza pratica di sottrarre il terzo danneggiato al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato e d'impedire che, in caso di fallimento dell'assicurato, il danneggiato sia soddisfatto in moneta fallimentare, mentre il fallimento riceve integralmente l'indennità di assicurazione. Nel regolamento dei singoli privilegi speciali, uno dei più favoriti è quello delle spese di conservazione (art. 2756), il cui effetto, ripercuotendosi direttamente sulla cosa, mi ha indotto a dichiararlo prevalente ai diritti acquistati dai terzi sulla cosa medesima. Altri casi nei quali, per considerazioni di equità, ho attribuito al privilegio la stessa efficacia, sono quelli previsti negli articoli 2757, 2760, 2761, 2764 e 2765. Non ho creduto di dover ripetere la relativa dichiarazione anche per il privilegio concesso ai crediti di canoni enfiteutici (art. 2763), poichè, per il fatto stesso che tale privilegio colpisce i frutti fin dal momento in cui questi hanno esistenza, i diritti eventualmente accampati dai terzi devono considerarsi sempre posteriori al sorgere del privilegio e, quindi, per la regola generale espressa nel secondo comma dell'articolo 2747, non possono arrecargli pregiudizio. Il privilegio per le somministrazioni di materie utili all'agricoltura è stato esteso, nell'art. 2757, ai crediti per acque d'irrigazione. Relativamente al privilegio dello Stato per tributi indiretti (art. 2758), mi sono astenuto dalla specificazione, che faceva il codice del 1865, di alcuni di tali tributi, dovendo ritenersi tutti compresi nell'ampia formula di tributi indiretti. Particolarmente, per quel che riguarda l'imposta di successione, ho adottato una disposizione analoga a quella stabilita dal codice del 1865 per il corrispondente privilegio immobiliare. Ho poi richiamato nel codice il privilegio che la legge sulla finanza locale accorda ai comuni per l'imposta di consumo. Data infine la diversità di trattamento che ad alcuni di tali tributi indiretti fanno le leggi speciali (come ai diritti di dogana, alle tasse ipotecarie, di fabbricazione, ecc.), sia per quanto concerne le cose sulle quali viene concesso il privilegio, sia per l'ampiezza del medesimo, ho espressamente richiamato la disciplina delle leggi stesse. La norma relativa al privilegio del locatore (art. 2764), pur conservando immutati la figura, i caratteri e l'ampiezza che il privilegio aveva nel codice del 1865, è stata perfezionata mediante alcune modificazioni di sostanza e di forma. Così, si è precisato che il privilegio compete anche per i crediti derivanti da inadempienza contrattuale; che le forme da seguirsi per il sequestro dei mobili asportati sono quelle del sequestro conservativo; che la salvezza dei diritti dei terzi, di cui nell'ultima parte dell'articolo, è subordinata all'elemento della buona fede, intesa questa come ignoranza dell'esistenza del privilegio. Un trattamento analogo al privilegio del locatore viene fatto a quello attribuito ai crediti nascenti dai contratti di mezzadria e di colonia (art. 2765). Una disposizione nuova è quella dell'art. 2769, che consente al creditore di chiedere il sequestro dei mobili sui quali cade il privilegio, nei casi in cui vi sia minaccia di rimozione. La disposizione naturalmente è destinata a trovare applicazione solo per quei privilegi speciali la cui sussistenza è dalla legge subordinata a una particolare situazione della cosa. Tale diritto, del resto, era stato già affermato dalla giurisprudenza, non ostante il silenzio della legge, sopratutto per i privilegi del locatore e dell'albergatore. Un altro mezzo di tutela, che è stato accordato ad alcune categorie di creditori privilegiati, è il diritto di ritenzione (articoli 2756 e 2761), che opera nei casi in cui il credito sorge in relazione ad una cosa (ad es. spese di conservazione) la quale si trova nel possesso o nella detenzione del creditore. In questi casi la ritenzione è il mezzo più efficace per assicurare il soddisfacimento del credito o almeno la conservazione del privilegio. A rafforzare la posizione del creditore privilegiato si è nei detti casi estesa la disciplina del pegno per quanto attiene alla vendita della cosa. Un privilegio mobiliare, che però non viene menzionato in questa sezione, è quello che assiste il tributo fondiario, quando l'esattore agisce separatamente sui frutti, fitti e pigioni degli immobili soggetti ad imposta. Data l'intima connessione di tale privilegio con quello immobiliare, di cui potrebbe anzi dirsi una manifestazione, il codice del 1865 lo menzionava insieme con quest'ultimo, in unica disposizione (art. 1962); ed io ho creduto opportuno, per ragioni di semplicità, seguire lo stesso criterio. Ma, a rimuovere ogni dubbio circa il suo carattere di privilegio mobiliare, ho creduto anche opportuno d'inserirlo nella graduatoria che l'art. 2778 fa dei privilegi sui mobili. Dei privilegi sopra gli immobili.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2771 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1131
Nella terza sezione, che tratta dei privilegi sugli immobili, sono stati inseriti vari privilegi che in precedenza rimanevano esclusivamente nel dominio delle leggi speciali. Così l'art. 2774 richiama nel codice i privilegi dello Stato per crediti dipendenti da concessioni di acque pubbliche o derivate da canali demaniali, pur lasciando alle leggi speciali la loro particolare disciplina. Era stato proposto di estendere il privilegio a ogni sorta di concessioni relative a beni demaniali. Ma non ho seguito la proposta per non accrescere ancora il numero, già abbastanza ampio, di queste cause di prelazione, che, se non fossero contenute entro limiti ragionevoli, si risolverebbero in un grave pregiudizio della massa degli altri creditori e, indirettamente, dell'economia nazionale. Ho richiamato anche, nel successivo art. 2775, l'importante categoria dei privilegi concessi dalle leggi speciali ai crediti per i contributi dovuti dai proprietari d'immobili per opere di bonifica o di miglioramento da cui traggono beneficio gli immobili stessi. La legge speciale (R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215) distingueva tra opere di bonifica e opere di miglioramento e, tra le prime, quelle di competenza dello Stato dalle altre eseguite dagli stessi proprietari riuniti in consorzio; ma, mentre attribuiva il privilegio sia per le une sia per le altre, faceva poi un diverso trattamento nei due casi, accordando al privilegio per le opere di bonifica la prevalenza sui diritti anteriori dei terzi, e negandola al privilegio per opere di miglioramento, che subordinava anche alla formalità dell'iscrizione. La materia viene oggi disciplinata in altra parte del codice, e precisamente nel libro della proprietà, dagli articoli 857 e seguenti, uno dei quali, l'art. 864, riferendosi a tutte le suddette categorie di opere, dichiara i crediti relativi esigibili con i privilegi di riscossione che assistono l'imposta fondiaria. Il diritto di prelazione viene invece regolato in questa sede, che è quella propria dei privilegi di credito. In proposito l'art. 2775 non pone alcuna distinzione limitativa della prevalenza del privilegio sui diritti dei terzi, e quindi deve ritenersi che la detta prevalenza abbia luogo sia per le opere di bonifica, sia per quelle di miglioramento fondiario. Per queste ultime, però, si fa rinvio alle leggi speciali circa la necessità dell'iscrizione per la costituzione del privilegio (stesso art. 2775, secondo comma). Ho conservato i tre privilegi immobiliari previsti dal codice del 1865, e cioè quello delle spese di giustizia e quelli dei tributi diretti e indiretti, chiarendo che il privilegio accordato allo Stato per il tributo fondiario è esteso a ogni altro tributo diretto sugli immobili, in conformità, del resto, a quanto dispongono le leggi speciali (art. 2771, secondo comma). Circa il privilegio che assiste i tributi indiretti, l'art. 2772 riproduce, in sostanza, ma con formula più generica e comprensiva, la disposizione dell'art. 1962, secondo comma, del codice del 1865 relativamente alla prevalenza che sul privilegio hanno i diritti acquistati dai terzi sull'immobile prima del sorgere del credito dello Stato. Per i diritti acquistati successivamente, lo stesso articolo, contemplando in modo particolare l'imposta di registro, dispone la prevalenza di tali diritti sul privilegio solo nel caso d'imposta suppletiva. Si risolve così la questione, che si agitava sotto l'impero del codice del 1865, se cioè l'effetto suindicato potesse invocarsi anche per l'imposta complementare. Ho infine collocato accanto ai privilegi dello Stato quello accordato dalla legge sulla finanza locale per alcuni tributi che colpiscono gli immobili (art. 2773). L'art. 2776 contiene una disposizione corrispondente a quella dell'art. 1963 del codice del 1865, con la precisazione però che la collocazione sussidiaria dei privilegi generali ha luogo solo nel caso d'infruttuosa esecuzione sui mobili. Dell'ordine dei privilegi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1132