Art. 2774 c.c.
Crediti per concessione di acque
[1]I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformita' delle leggi speciali.
[2]Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non e' opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva