Art. 2782 c.c.
Concorso di crediti egualmente privilegiati
[1]I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
[2]La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro piu' crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva