Art. 2785 c.c.
Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne' a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva