Art. 2786 c.c.
Costituzione
[1]Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.
[2]La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva