Art. 2792 c.c.
Divieto di uso e disposizione della cosa
[1]Il creditore non puo', senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non puo' darla in pegno o concederne ad altri il godimento.
[2]In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva