Art. 2800 c.c.
Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso e' stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero e' stata da questo accettata con scrittura avente data certa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva