Art. 2804 c.c.
Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
[1]Il creditore pignoratizio non soddisfatto puo' in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
[2]Se il credito non e' ancora scaduto, egli puo' anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva