Art. 2809 c.c.Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca

[1]L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

[2]Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2809 · fonte su Normattiva