Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento di una somma determinata di denaro - Istanza di condanna alternativa al “minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità” - Rigetto integrale della domanda - Liquidazione delle spese di lite - Scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore - Applicabilità - Fondamento.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del "minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità", la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, e non di quello per le cause di valore indeterminabile, atteso che in tal caso l'incertezza sull'importo richiesto, data dalla domanda alternativa, riguarda il solo limite minimo.
Cass. civ. n. 31996/2025Sez. 3Rv. 677091-01
Riguarda ancheart. 10 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 675638-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento di una somma determinata di denaro - Istanza di condanna alternativa al «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa» - Rigetto integrale della domanda - Liquidazione delle spese di lite - Scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.»).
Cass. civ. n. 20805/2025Sez. URv. 675638-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1367 Codice civileart. 10 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 661238-01, 671794-01, 617412-01, 666456-01
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
È competente il giudice di pace (fermi i limiti per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia prima facie, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva confermato la competenza del giudice di pace rispetto ad una controversia concernente i presupposti impositivi del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - c.d. COSAP - con riguardo a griglie e intercapedini realizzate lungo il perimetro di un fabbricato).
Cass. civ. n. 20281/2025Sez. 1Rv. 675919-01
Riguarda ancheart. 7 Codice di procedura civileart. 10 Codice di procedura civile
Precedenti: 658513-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali proposta "jure proprio" da congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro - Esclusione della competenza per materia del giudice del lavoro - Conseguenza - Assoggettamento della controversia al giudice competente per valore.
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 9972/2025Sez. 3Rv. 674641-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 10 Codice di procedura civileart. 38 Codice di procedura civileart. 442 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 647127-01, 672933-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.
Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).
Cass. civ. n. 9970/2025Sez. 3Rv. 674634-01
Riguarda ancheart. 7 Codice di procedura civileart. 113 Codice di procedura civileart. 339 Codice di procedura civile
Precedenti: 614911-01, 647509-01, 672889-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).