Art. 2823 c.c. — Ipoteca su beni futuri
L'ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2822 — Ipoteca su beni altrui
Se l'ipoteca e' concessa da chi non e' proprietario della cosa, l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando la cosa e' acquistata dal concedente. Se l'ipoteca e' concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualita', l'iscrizione…
Art. 2812 — Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
… dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale puo' far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione. Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i titolari…
Art. 1472 — Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprieta' si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprieta' si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti…
Art. 1028 — Ipoteca su aeromobile in costruzione
L'ipoteca puo' essere concessa anche su aeromobile in costruzione. Essa puo' essere validamente trascritta dal momento in cui e' presa nota della costruzione nel registro delle costruzioni.…
Art. 566 — Ipoteca su nave in costruzione
L'ipoteca puo' essere concessa anche su nave in costruzione. Essa puo' essere validamente trascritta dal momento in cui e' presa nota della costruzione nel registro delle navi in costruzione.…
Art. 2852 — Grado dell'ipoteca
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se e' iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto gia' esistente.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Era controverso sotto l'impero del codice del 1865 se l'ipoteca su cosa altrui fosse nulla in modo assoluto o soltanto annullabile e se fosse pertanto suscettiva di convalida nel caso che colui che l'aveva concessa fosse divenuto proprietario a qualsiasi titolo del bene ipotecato. Mentre la prevalente dottrina riteneva trattarsi di nullità assoluta, la giurisprudenza, orientata verso l'opposta tesi, ammetteva, nell'ipotesi di successivo acquisto della cosa da parte del concedente, che l'iscrizione presa conservasse efficacia dalla propria data. Ho creduto opportuno adottare una soluzione intermedia, analoga, sotto alcuni aspetti, alla soluzione che nell'art. 1478 si adotta, per la vendita di cosa altrui. Il negozio costitutivo dell'ipoteca ha efficacia obbligatoria, nel senso che il costituente è tenuto a procurare al creditore l'acquisto del diritto d'ipoteca, ma l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il bene è entrato nel patrimonio del costituente (articolo 2822, primo comma), sì che l'iscrizione eventualmente presa prima non ha alcuna efficacia e non può neppure convalidarsi. È regolato anche il caso che l'ipoteca sia concessa da chi agisce come rappresentante senza averne la qualità: l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario abbia ratificato la concessione (stesso art. 2822, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1147
Non ho riprodotto il divieto sancito dall'art. 1977 del codice del 1865 di concedere ipoteca su beni futuri. Comunemente si giustifica tale divieto con il rilievo che l'ipotecabilità dei beni futuri favorisce l'usura; ma la preoccupazione mi è sembrata eccessiva, tenuto anche conto delle sanzioni che per l'usura commina il codice penale (art. 644). Ho pertanto disposto che l'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta quando la cosa sia venuta ad esistenza (art. 2823). Rimane naturalmente fermo, qualora si tratti di beni derivanti da futura successione, il divieto che, in tema di patti successori, è stabilito dall'art. 458.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1148
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2823 · fonte su Normattiva