Art. 2822 c.c.
Ipoteca su beni altrui
[1]Se l'ipoteca e' concessa da chi non e' proprietario della cosa, l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando la cosa e' acquistata dal concedente.
[2]Se l'ipoteca e' concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualita', l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva