Art. 2828 c.c. — Immobili su cui puo' iscriversi l'ipoteca giudiziale
L'ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva