Art. 2911 c.c.
Beni gravati da pegno o ipoteca
[1]Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo' pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non puo' parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
[2]La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva