Art. 283 c.c. — Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
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((I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo e' avvenuto dopo il matrimonio)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva