Art. 283 c.c.Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

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((I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo e' avvenuto dopo il matrimonio)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art283 · fonte su Normattiva