Art. 2831 c.c. — Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
[1]Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.
[2]Per i titoli all'ordine l'ipoteca e' iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843.
[3]Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti e' iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva