Art. 2887 c.c.Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine

[1]((La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione)).

[2]La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

Testo vigente dal 2 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2887 · fonte su Normattiva