Art. 2887 c.c. — Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
[1]((La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione)).
[2]La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Testo vigente dal 2 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva