Art. 2837 c.c. — Atti formati all'estero
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2657 — Titolo per la trascrizione
… privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.…
Art. 33 — (L) Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati…
Art. 417 — Trascrizione di atti scritti in lingua straniera
Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicita' navale deve essere allegata la loro traduzione in lingua italiana fatta da un interprete nominato dal presidente del tribunale del luogo o, in mancanza, dal pretore. Gli atti presentati all'estero…
Art. 378 — Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale
… scuole italiane medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all' estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo le modalita' previste dall'articolo…
Art. 31 — (L) Atti non soggetti a legalizzazione
Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la …
Art. 2509 — Societa' estere di tipo diverso da quelle nazionali
… societa' per azioni, per cio' che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilita' degli amministratori.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In ordine ai documenti che occorre presentare al conservatore dei registri immobiliari per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca, alle indicazioni essenziali che deve contenere la nota da redigersi in doppio originale e alle formalità in genere dell'iscrizione (articoli 2835-2840), sono da rilevare talune aggiunte e innovazioni apportate alle norme del codice del 1865. Così (art. 2839), per l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine, si stabilisce che il titolo di credito deve essere esibito al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca: l'annotazione è principalmente diretta ad evitare il pericolo di frodi in danno dei giratari. Per l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di titoli al portatore, si stabilisce, in correlazione al disposto dell'art. 2831, che al conservatore deve essere presentata copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento. Inoltre, a differenza del codice del 1865 (art. 1988), il quale disponeva che, eseguita l'iscrizione, il conservatore dovesse restituire i documenti e una delle note, certificando in calce di questa la data e il numero d'ordine dell'iscrizione, il testo (art. 2840) limita la restituzione ad uno degli originali della nota, prescrivendo che i titoli consegnati rimangano invece depositati presso il conservatore. Con questa nuova disposizione, che estende alle iscrizioni ipotecarie la regola dettata in tema di trascrizione (art. 2664), si elimina una diversità di disciplina, che non sarebbe giustificata. Ho dato la preferenza al sistema del deposito dei titoli, in quanto esso vale ad agevolarne l'esame da parte degli interessati. Quanto agli effetti che derivano da omissioni o inesattezze nei titoli e nelle note, essi ricevono nell'art. 2841 regolamentazione identica a quella che dettava l'art. 1998 del codice del 1865, salvo per ciò che concerne il grado d'incertezza, che, come per la trascrizione, non ho creduto opportuno di qualificare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1157
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2837 · fonte su Normattiva