Art. 283 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 279, che riguarda l'azione spettante al figlio naturale per ottenere gli alimenti, a proposito della dichiarazione scritta del genitore, è stata usata una formulazione in tutto conforme a quella usata per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269, n. 2), eliminandosi così una diversità di dizione, che non aveva alcuna giustificazione. Della legittimazione dei figli naturali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 152
Un'opportuna precisazione è stata introdotta nell'art. 283 relativamente alla decorrenza degli effetti nella legittimazione per susseguente matrimonio, quando si tratti di figli adulterini il cui riconoscimento sia stato ammesso con decreto reale. Tenuto conto del principio che se il riconoscimento è successivo al matrimonio dei genitori la legittimazione per subsequens ha effetto dalla data del riconoscimento, il nuovo testo fa espressamente salva l'ipotesi dell'adulterino legittimato, per il cui riconoscimento sia intervenuto un decreto reale di ammissione, poichè anche in tal caso per la decorrenza degli effetti del riconoscimento, ai fini della legittimazione, devono restar ferme le disposizioni dettate al riguardo nell'art. 252. In connessione con la proposta avanzata in tema di riconoscimento della prole adulterina, a proposito delle condizioni richieste per la legittimazione per decreto reale, è stato espresso il voto di consentire la legittimazione anzidetta anche quando il genitore, che la chiede, abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o discendenti da essi, purchè questi, avendo raggiunto l'età maggiore, vi consentano per atto scritto in forma autentica. Ma l'esigenza inderogabile di salvaguardare la posizione preminente della famiglia legittima ha sconsigliato di introdurre una così grave innovazione nei principii fondamentali della legittimazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 153
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art283 · fonte su Normattiva