Art. 2840 c.c.
Certificato dell'iscrizione
[1]Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
[2]I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva