Art. 2848 c.c.Nuova iscrizione dell'ipoteca

[1]Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore puo' procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.

[2]La nuova iscrizione non puo' essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2848 · fonte su Normattiva