Non ho riprodotto la disposizione del primo comma dell'art. 2049 del codice del 1865, il quale faceva obbligo al compratore all'incanto di rimborsare l'anteriore acquirente delle spese del contratto, della trascrizione relativa e dell'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori, nonchè delle spese occorse per i certificati rilasciati dal conservatore, per la notificazione fatta ai creditori iscritti e al precedente proprietario di voler liberare l'immobile dalle ipoteche e per l'inserzione di un estratto di tale notificazione nel giornale degli annunzi giudiziari. Quanto alle spese del contratto e della relativa trascrizione, l'obbligo del rimborso non può gravare che sull'alienante, poichè comprese nella garanzia per evizione; quanto alle spese per l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori, esse sono eliminate con la soppressione dell'iscrizione anzidetta; quanto, infine, alle altre spese, le quali attengono tutte alla dichiarazione di liberazione, provvedono gli articoli 2770, secondo comma, di questo codice e 795, ultimo comma, del codice di procedura civile, che, per il rimborso di esse, riconoscono al terzo acquirente il diritto di esser collocato con privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita all'incanto. Non ho del pari riprodotto la disposizione del secondo comma del citato art. 2049 del codice del 1865, che poneva a carico del compratore le spese fatte per ottenere l'incanto, sembrandomi che non vi fosse ragione alcuna per non ammettere che, come negli altri casi di espropriazione, esse gravino con privilegio sul prezzo di vendita. È evidente che l'onere di tali spese, anche quando si ponesse a carico del compratore, verrebbe in definitiva ad incidere sui creditori, dato che i concorrenti all'incanto non ometterebbero di tener conto di esse nel fare le loro offerte. Riconoscendo nell'art. 2897, in conformità del codice del 1865 (art. 2052), al terzo acquirente aggiudicatario dell'immobile il diritto di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita, non ho più fatto menzione, come invece faceva il codice anteriore, del diritto agli interessi su tale eccedenza dal giorno di ciascun pagamento. La disposizione sarebbe stata superflua, dato il principio, enunciato dall'art. 1282, che i crediti esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1178
L'ultima sezione del capo concernente le ipoteche è costituita da un unico articolo (2899), il quale modifica e integra il corrispondente art. 2087 del codice del 1865, posto sotto il titolo dell'espropriazione forzata. Si riproduce il divieto per il creditore avente ipoteca su vari immobili - dopo la notifica dell'offerta del prezzo nel processo di liberazione o, in caso di espropriazione, dopo la notifica del provvedimento che dispone la vendita - di rinunciare alla sua ipoteca sopra uno di essi ovvero di astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora venga con ciò favorito un creditore a detrimento di un altro creditore anteriormente iscritto; senonchè, mentre il codice precedente richiedeva, ai fini del risarcimento del danno, che l'astensione - e, secondo un'autorevole dottrina, anche la rinuncia - fosse dolosa, l'art. 2899, così per l'astensione come per la rinuncia, elimina la necessità del concorso del consilium fraudis, la cui dimostrazione è spesso molto difficile, escludendo tuttavia la responsabilità quando la rinuncia o l'astensione sia determinata da giusti motivi, la prova dei quali incomberà al creditore che ha rinunciato all'ipoteca o si è astenuto dall'intervenire nell'espropriazione. Con un comma di nuova formulazione si chiarisce che la norma si applica anche nel caso in cui la rinuncia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a detrimento di un creditore anteriormente iscritto ovvero a detrimento di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto. DEI MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1179
L'ultimo capo del terzo titolo è destinato a disciplinare i poteri che la legge attribuisce al creditore al fine d'impedire che la responsabilità patrimoniale del debitore possa essere menomata per effetto di atti compiuti dal debitore medesimo. Collegati sotto questo profilo teleologico, sono regolati l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria e il sequestro conservativo. Dell'azione surrogatoria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1180