Art. 2849 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In correlazione alla riduzione generale dei termini prescrizionali, ho ridotto a venti anni il termine di validità dell'iscrizione ipotecaria (art. 2847). Cessa pertanto l'effetto dell'iscrizione se non è rinnovata prima della scadenza di questo termine. Decorso il ventennio, l'ipoteca si potrà nuovamente iscrivere, poichè il titolo all'iscrizione conserva la sua efficacia, ma essa prenderà grado dalla nuova iscrizione. Non potrà però la nuova iscrizione essere presa allorchè l'immobile sia passato nelle mani di un terzo acquirente, il quale abbia trascritto il suo titolo (art. 2848). Quest'ultima norma si coordina al principio stabilito dall'art. 2644, secondo comma, in tema di trascrizione. Quanto alla durata dell'ipoteca legale della moglie e alle formalità per la rinnovazione delle ipoteche in genere, gli articoli 2849-2851 riproducono le disposizioni degli articoli 2004-2006 del codice del 1865. Dell'ordine delle ipoteche.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1160
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2849 · fonte su Normattiva