Art. 2857 c.c.
Limiti della surrogazione
[1]La surrogazione non si puo' esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, ne' sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione e' stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
[2]Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente puo' esercitare la surrogazione anche su tali beni.
[3]Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva