Art. 2860 c.c.
Capacita' per il rilascio
Puo' procedere al rilascio soltanto chi ha la capacita' di alienare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Capacita' per il rilascio
Puo' procedere al rilascio soltanto chi ha la capacita' di alienare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Trattando degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente, ho innanzi tutto (art. 2858) posto in rilievo che la trascrizione del titolo di acquisto è requisito essenziale perchè il terzo acquirente possa valersi della facoltà di rilasciare i beni ovvero di liberarli dalle ipoteche. Il requisito si coordina con il principio generale stabilito dall'art. 2644 in ordine agli effetti della trascrizione. Questa è necessaria perchè il terzo acquirente possa nei confronti del creditore ipotecario essere considerato tale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1165
Come nel codice del 1865 (art. 2019), il rilascio si esegue con dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione (art. 2861, primo comma). Completando la disposizione del codice anteriore, ho aggiunto che il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione di rilascio deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente (stesso art. 2861, secondo comma). Quanto al termine per fare la dichiarazione di rilascio, si eliminano controversie originate dal silenzio del codice precedente, fissando tale termine in dieci giorni dalla data del pignoramento (art. 2861, primo comma). Rimane fermo il principio che può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare (art. 2860). L'art. 2017 del codice del 1865, riprodotto con lieve variante nel secondo comma dell'art. 2862 del testo, nel sancire la reviviscenza, dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto, delle servitù e degli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto, taceva delle servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca fossero costituite a favore del fondo ipotecato su altro fondo di proprietà del terzo; onde era grave controversia se anche queste riprendessero efficacia con il rilascio o con la vendita all'incanto. Ho risolto (art. 2862, terzo comma) la questione in senso affermativo, in conformità dell'opinione dominante in dottrina, movendo dalla considerazione che se i creditori ipotecari non devono trarre vantaggio dal fatto che il fondo è stato trasferito a un terzo - e vantaggio deriverebbe loro se non riprendessero efficacia le servitù passive - neppure devono essere lesi da tale trasferimento, come avverrebbe se non riprendessero parimenti efficacia le servitù attive. Ho poi integrato, nel riprodurlo, il secondo comma dell'art. 2016 del codice anteriore, disponendo che il rilascio non solo non pregiudica le ipoteche, ma neanche pregiudica le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio (art. 2862, primo comma). È conservata nel primo comma dell'art. 2863 (art. 2018 del codice del 1865) la facoltà del terzo acquirente di riprendere, finchè non sia seguita la vendita, l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese. Particolare rilievo ha la disposizione del secondo comma dell'art. 2863, il quale stabilisce che, seguita la vendita, se vi è un residuo del prezzo, dopo pagati i creditori iscritti, questo spetta al terzo acquirente. La disposizione si coordina al principio che il rilascio opera risoluzione dell'acquisto limitatamente ai rapporti tra il terzo acquirente e i creditori iscritti, allo scopo dello svolgimento del processo esecutivo, rimanendo ferma l'alienazione tra il terzo acquirente e l'alienante. Esplicazione dello stesso principio è la disposizione dell'ultimo comma del menzionato art. 2863, secondo cui il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinuncia o per inattività delle parti. Non ho apportato modifiche, nel primo comma dell'articolo 2864, alla corrispondente disposizione dell'art. 2020 del codice del 1865 circa l'obbligo del terzo acquirente di risarcire i danni arrecati all'immobile per colpa grave, in pregiudizio dei creditori iscritti, e l'esclusione del diritto di ritenere l'immobile per causa di miglioramenti. Nel riconoscere però il diritto del terzo di separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del titolo di acquisto, innovando al codice precedente (art. 2020, secondo comma), che tale diritto circoscriveva alla minor somma tra lo speso e il migliorato al tempo del rilascio o della vendita all'incanto, ho ritenuto opportuno, al fine di non ostacolare utili iniziative del terzo, commisurare in ogni caso il rimborso al valore dei miglioramenti eseguiti. L'ultimo comma dell'art. 2864 risolve la questione, agitatasi sotto l'impero del codice del 1865, circa l'esercizio del diritto alla separazione dell'indennità dovuta per i miglioramenti, nel caso che il prezzo di vendita non copra insieme il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e il valore dei miglioramenti stessi. Adottando una soluzione equitativa, si stabilisce che in tal caso il prezzo è diviso in due parti proporzionali ai detti valori. Quanto ai frutti dovuti dal terzo acquirente dell'immobile ipotecato (art. 2865), ho apportato alcuni lievi ritocchi alle disposizioni dell'art. 2021 del codice anteriore, al fine di coordinarle con la disciplina che il processo di espropriazione immobiliare riceve nel nuovo codice di procedura civile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2860 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1166