Art. 2861 c.c.
Termine ed esecuzione del rilascio
[1]Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento.
[2]Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.
[3]Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.
[4]Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva