Art. 2862 c.c.Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

[1]Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.

[2]Le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali che gia' spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.

[3]Del pari riprendono efficacia le servitu' che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2862 · fonte su Normattiva